Statuto:

Art. 1 - Costituzione

Con atto costitutivo facente integralmente parte dello Statuto è costituita con sede in Bologna la Fondazione  CLAUDIO SABATTINI.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di rendere pubblica e diffondere l'opera di Claudio Sabattini, di promuovere per i lavoratori dipendenti e per gli strati sociali più svantaggiati attività formative e attività di ricerca a ciò eventualmente connesse.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

dai conferimenti e le donazioni alla Fondazione da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e privete;
da ogno altro bene mobile ed immobile acquisito e da acquisire a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

l'Assemblea dei Garanti
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Il Direttore
Il Comitato Scientifico
La Segreteria Generale
Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 - Assemblea dei Garanti

L'Assemblea dei Garanti ha carattere permanente.

L'Assemblea dei Garanti è composta dai membri indicati nell'atto costitutivo. La qualifica di Garante non si perde se non per recesso scritto dello stesso. Essa:

approva le modifiche dello Statuto;
nomina 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione;
approva i Piani annuali e pluriennali di attività predisposti dal Comitato Scientifico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
delibera sul Bilancio Preventivo della Fondazione.

L'Assemblea dei Garanti si riunisce qualora anche uno dei suoi appartenenti ne faccia richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti i Garanti o della maggioranza di questi in seconda convocazione. L'Assemblea provvede a designare il responsabile della verbalizzazione.

Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più componenti dell'Assemblea dei Garanti, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza semplice. 

Art. 6 - Presidente

E' una/o dei 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione. E' eletto dai 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea dei Garanti, tramite voto segreto e a maggioranza semplice. Ella/Egli:

dura in carica 5 (cinque) anni salvo sfiducia del C. di A.;
nomina il Direttore e indica un membro del C. di A. a sua scelta a rivestire temporaneamente tutto o parte delle attribuzioni del Direttore nel caso di impossibilità di quest'ultimo;
nomina la Segreteria Generale;
presiede il C. di A.;
convoca il C. di A., d'accordo con il Direttore, fissandone l'ordine del giorno.

Art. 7 - Direttore

E' nominato dalla/dal Presidente; dura in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla nomina. Ella/Egli:

è membro di diritto del C. di A.;
convoca, d'accordo con la/il Presidente, il C.di A. fissandone l'ordine del giorno;
nel perseguimento dei fini istituzionali ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
stipula contratti in nome e per conto della Fondazione;
autonomamente nomina procuratori alla liti;
adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del C. di A. salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni.

Dopo la sua scadenza, prosegue il suo mandato solo per l'ordinaria amministrazione sino allaconferma o alla nomina del Direttore successivo

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) è il Direttore, membro di diritto, e 4 (quattro), tra cui il Presidente, sono nominati dall'Assemblea dei Garanti a maggioranza semplice.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (anni); i suoi membri sono rieleggibili.  In caso di recesso o decadenza di un membro del C. di A. è indetta dal Direttore l'Assemblea dei Garanti per l'elezione del nuovo componente. A tale assemblea partecipano anche i componenti del C. di A. senza diritto di voto.

Il voto è a scrutinio segreto. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice. L'Asemblea è presieduta dal Presiddente.Al C. di A. è attribuita la direzione culturale, scientifica e amministrativa della Fondazione. Esso:

progetta e coordina l'attività culturale e scientifica della Fondazione sentito il Comitato Scientifico;
predispone piani annuali e pluriennali di attività nonchè resoconti di attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Garanti;
nomina i componenti del Comitato Scientifico;
compie ogni atto utile o necessario per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione;
predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Garanti;
approva i bilanci consuntivi;
verifica l'esecuzione degli atti di gestione del Direttore.

Il C. di A. è convocato dal Presidente, comunque ogni volta lo ritenga necessario ovvero ne venga fatta richiesta scritta dall'Assemblea dei Garanti. La convocazione si considera valida senza il rispetto della formalità salva la prova scritta dell'avvenuta ricezione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da  discutere e da deliberare, l'ora e il luogo della riunione. 

Il C. di A. è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. esso delibera sempre e comunque a maggioranza dei presenti. Nella riunione del C. di A,  non è ammessa la rappresentanza per delega. Alle riunioni del C. di A. possono partecipare i membri dell'Assemblea dei Garanti nonchè, su invito del Direttore, gli appartenenti al Comitato Scientifico, tutti senza diritto di voto.

La responsabilità della verbalizzazione ricade sulla Segreteria Generale. Le riunioni del C. di A. vengono verbalizzate, ratificate da tutti i consiglieri nella riunione successiva, quindi trascritte in apposito libro e firmate dalla Segreteria Generale. Le relative copie ed estratti che non siano in forma notarile  sono certificati conformi dal Direttore mediante sottoscrizione.

Il C. di A. deve approvare prima delle assemblee di Maggio e di Dicembre rispettivamente il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo dell'anno successivo, quest'ultimo previo parere favorevole dell'Assemblea dei garanti come previsto dall'Art. 5) del presente Statuto. 

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica 5 (cinque) anni a far data dalla sua elezione.

Esso elabora e propone al Consiglio di Amministrazione un Piano di attività (annuale o pluriennale).

Art. 10 - Segreteria Generale

La Segreteria Generale è nominata dal Presidente; garantisce il buon andamento della Fondazione.

Amministra la contabilità e predispone le proposte di Bilancio consuntivo e di BIlancio preventivo per il Consiglio di Amministrazione.

La Segreteria generale ha durata di 3 (tre) anni.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri sovraintende alla contabilità della Fondazione, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria; accerta la reogolare tenuta delle scritture contabili; redige annualmente una relazione indipendente sul Bilancio della Fondazione e sulle scritture contabili,

I Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Art. 12 - Cause di estinzione

La Fondazione cesserà la propria attività, oltre che nei casi previsti dal codice civile, qualora la maggioranza qualificata dei Garanti comunichi al Presidente e al Direttore il proprio recesso.

Art. 13 - Sede legale

La Fondazione ha sede in Via Marconi, 69 - 40122 Bologna

Art. 14 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Questo sito web impiega cookie tecnici e di profilazione, proseguendo nella navigazione si acconsente al loro utilizzo. close[ informazioni ]